Legge portante l’ordinamento dei domini collettivi nelle province dell’ex Stato pontificio 4 agosto 1894
(pubblicata nella gazzetta ufficiale del Regno il 5 settembre 1894 n° 209)
Ordinamento dei domini collettivi nelle province dell’ex Stato pontificio
Art. 1
Nelle province degli ex Stati pontifici e dell’Emilia, le università agrarie, comunanze, partecipanze e le associazioni istituite a profitto delle generalità degli abitanti di un comune, o di una frazione di un comune, o di una determinata classe di cittadini per la coltivazione o il godimento collettivo dei fondi, l’amministrazione sociale di mandrie di bestiame, sono considerate persone giuridiche.
Gli utenti ai quali sia stata o sarà assegnata la proprietà collettiva dei fondi ai termini degli art. 3 e p della legge 24 giugno 1888 n. 5489, sono, per virtù della presente legge costituiti in associazioni, considerate ugualmente persone giuridiche. |